Art. 36
Capo IV

Art. 36

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In vigore dal 14 apr 1978
Il direttore della scuola è un professore di ruolo della scuola stessa, eletto dal consiglio della scuola in conformità di quanto disposto dall', comma quarto, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, con legge 30 novembre 1977, n. 766, e dura in carica un triennio. Il direttore della scuola promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli del presente decreto, dallo statuto, e dai regolamenti dell'Università, nonché le altre attribuzioni previste dall'ordinamento universitario per i presidi di facoltà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-36