Art. 33
Capo IV

Art. 33

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In vigore dal 14 apr 1978
La scuola superiore ha autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-33