Capo I
Art. 3
3 / 48In vigore dal 14 apr 1978
Nell'Università degli studi di cui al presente capo, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell' della legge 28 luglio 1967, n. 641.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-3