Capo III
Art. 29
29 / 48In vigore dal 14 apr 1978
Nella prima applicazione del presente decreto alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati sono assegnati i posti di professore di ruolo e del personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle C e D.
I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall' del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e sono coperti in conformità delle norme sull'ordinamento universitario.
All'assegnazione dei posti di personale non docente, previsti nell'allegata tabella D, si provvederà con priorità in sede di distribuzione dei posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, da operare ai sensi dell', secondo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808.
Corsi specializzati o seminari su temi specifici per un periodo non superiore a tre anni possono essere affidati a studiosi anche stranieri.
Il compenso sarà fissato in relazione al tempo dedicato all'attività su indicata e non potrà superare lo stipendio iniziale del professore ordinario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-29