Art. 28
Capo III

Art. 28

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In vigore dal 14 apr 1978
Per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca la Scuola può avvalersi, mediante particolari accordi, del Centro internazionale di fisica teorica, e delle altre istituzioni di ricerca scientifica esistenti nella regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-28