Art. 23
Capo III

Art. 23

23 / 48
In vigore dal 14 apr 1978
La direzione della Scuola spetta ad un professore di ruolo nominato dal consiglio direttivo per un triennio. Qualora trattasi di professore universitario di ruolo non appartenente alla Scuola stessa, il direttore della Scuola sarà distaccato con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, con le modalità di cui all', comma nono, del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dal presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-23