Art. 21
Capo III

Art. 21

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In vigore dal 14 apr 1978
Alla Scuola sono ammessi i laureati in fisica, o in matematica, o in materie affini e i borsisti del Centro internazionale di fisica teorica dell'IAEA-UNESCO che soddisfino ai requisiti prescritti dallo statuto di cui al successivo . Gli insegnamenti riguardano principalmente indirizzi nel campo della fisica e della matematica applicata, di speciale interesse scientifico per le Università della regione, per il Centro internazionale di fisica teorica e per gli altri istituti di ricerca scientifica della regione. A coloro che seguono gli insegnamenti per la durata prevista dallo statuto della Scuola, e superano le relative prove, viene rilasciato un diploma di perfezionamento. Agli allievi che sosterranno di fronte ad una commissione della Scuola di tre docenti nominati dal consiglio direttivo una discussione su elaborati di ricerca originale verrà rilasciato un attestato di livello post-universitario delle ricerche eseguite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-21