Art. 14
Capo II

Art. 14

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In vigore dal 4 mar 1986
Il consorzio ha il compito di: 1) promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo, entro il comprensorio di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali, comunitari, esteri e internazionali connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori e istituti deve avere come finalità il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attività economiche che interessano particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento alle limitrofe regioni europee e alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo; 2) coordinare e regolamentare l'attività che si svolge nel comprensorio per ciò che attiene all'uso dei beni dell'ente e dei servizi posti a disposizione delle unità di ricerca; 3) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli. A tale scopo il consorzio ha la facoltà di: a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati ed altri beni situati nel comprensorio sia a favore proprio sia a favore dei richiedenti; b) acquistare fondi, fabbricati ed altri beni, sia in proprio sia a favore dei richiedenti, quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna; c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del comprensorio; d) vendere o locare fondi, fabbricati od altri beni; e) predisporre progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del comprensorio; f) provvedere alla costruzione di opere, impianti, strade, fognature, all'installazione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi; g) esigere diritti, canoni, compensi per servizi fruiti dalle unità di ricerca o centri sperimentali per l'uso di impianti del consorzio; h) provvedere mediante speciali convenzioni alla sorveglianza e ai vari servizi nel comprensorio; k) contrarre mutui; i) concedere, secondo le proprie disponibilità, contributi e sovvenzioni agli interessati all'attività di ricerca; l) compiere tutti gli atti necessari per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del comprensorio; m) provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale attinenti all'esercizio delle attività di ricerca sperimentali nell'ambito del comprensorio; n) raccogliere, elaborare, pubblicare e diffondere dati, notizie e risultati concernenti l'attività del comprensorio; o) costituire, se del caso, commissioni di studio di particolari problemi riguardanti la vita e lo sviluppo del comprensorio. p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti, anche in forma di società per azioni, o di società di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione è concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro. Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse. Il consorzio può affidare, in tutto o in parte, in concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attività di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente secondo comma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-14