Art. 1
Capo I

Art. 1

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In vigore dal 14 apr 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976; Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall' della legge 8 agosto 1977, n. 546; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: . A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita, in conformità di quanto disposto dall' della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Università statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati: 1) Lingue e letterature straniere: a) corso di laurea in lingue e letterature straniere. Nell'ambito della facoltà di lingue e letterature straniere sarà valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale. 2) Ingegneria: a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo. 3) Scienze matematiche, fisiche e naturali: a) corso di laurea in scienze dell'informazione. 4) Agraria: a) corso di laurea in scienze agrarie; b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare; c) corso di laurea in scienze della produzione animale. 5) Lettere e filosofia: a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi: archivistici e librari; architettonici, archeologici e dell'ambiente; mobili e artistici. L'ordinamento didattico del corso di laurea terrà conto dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli. L'Università è compresa tra quelle previste dall', n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni. La facoltà di lingue e letterature straniere della Università di Trieste funzionante in. Udine, passa dall'Università di Trieste alla Università di Udine. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università di Udine. I corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, funzionanti in Udine, autorizzati limitatamente all'anno accademico 1977-78 dall', quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, cessano di funzionare come corsi sdoppiati e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria dell'Università di Udine di cui al primo comma, n. 2), del presente . In attesa della riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, l'Università degli studi di Trieste è autorizzata a stipulare una convenzione con l'ospedale civile di Udine per la istituzione in Udine, mediante sdoppiamento, dei corsi di insegnamenti attinenti al triennio clinico e di scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università di Trieste. L'Università degli studi di Udine si organizzerà in dipartimenti in conformità di quanto sarà disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-1