Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 ago 1978
All'onere relativo all'esecuzione della convenzione indicata nell'articolo precedente, si provvede con le disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 marzo 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 37
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