Art. 2
2 / 2In vigore dal 8 ago 1978
All'onere relativo all'esecuzione della convenzione indicata nell'articolo precedente, si provvede con le disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1978
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 37
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-03;386#art-2