Art. 1
1 / 2In vigore dal 8 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione, con annesso protocollo aggiuntivo, tra l'Amministrazione francese delle poste e delle telecomunicazioni e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni italiano - Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino di grande capacità tra Palo (Italia) e Marsiglia (Francia) firmata a Parigi il 5 luglio 1973, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. IV della convenzione stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-03;386#art-1