Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 20 febbraio 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 18 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 1978
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 32
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-01;323#art-1