Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1973, n. 1187, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974; Visti i verbali degli organi accademici dell'Università di Camerino, adottati nelle sedute del 20 aprile 1972, 9 aprile 1974 e 26 aprile 1974; Ritenuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1973 nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica (art. 32) l'insegnamento di progressi stocastici deve leggersi processi stocastici; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1973, n. 1187, è rettificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica (art. 32) l'insegnamento di progressi stocastici deve leggersi processi stocastici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 gennaio 1978 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 313
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