Art. 4

Art. 4

4 / 4
In vigore dal 2 lug 1978
A decorrere dal 1 maggio 1978, le agenzie consolari di 2ª categoria in Anchorage (Alaska) e Spokane (Washington) passano alle dipendenze del consolato generale di 1ª classe in San Francisco (California). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1978 LEONE FORLANI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978 Registro n. 451 Esteri, foglio n. 299
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-21;280#art-4