Art. 9
9 / 11In vigore dal 21 set 1978
Le misure di cui all' del presente decreto non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata di cui al sesto e settimo comma dello stesso articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-16;513#art-9