Art. 5

Art. 5

5 / 11
In vigore dal 8 apr 1983
La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro. Le indennità di cui al quarto e quinto comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente , nei limiti dell'aumento apportato all'indennità di trasferta.

Note all'articolo

  • Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere c), d), ed e)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: c) l'indennita' per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata da L. 148 a L. 166; d) l'indennita' per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata da L. 222 a L. 249; e) l'indennita' per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) e' elevata da L. 222 a L. 249".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-16;513#art-5