Art. 4
4 / 11In vigore dal 21 set 1978
Al personale indicato al punto 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, in aggiunta al rimborso della spesa di viaggio effettivamente sostenuta, a tariffa d'uso, è consentito altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza con letti.
Al personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di la classe.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-16;513#art-4