Art. 10
10 / 11In vigore dal 21 set 1978
Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all' della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-16;513#art-10