Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 21 feb 1978
Nello svolgimento dell'attività e per il funzionamento della sezione regionale si applicano il primo, secondo, terzo e quinto comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall' della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonché, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente. Il presidente della sezione regionale coordina l'attività dei consiglieri delegati al controllo, che compongono la sezione stessa; attività che sua volta, coordinata con quella di tutti gli altri uffici di controllo della Corte, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento ai sensi dell'art. 22 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e dell' della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Nel caso di rifiuto di visto da parte della sezione regionale, la giunta regionale può chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. Alla discussione può intervenire un rappresentante dell'amministrazione regionale con funzioni dirigenziali.
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