Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 21 feb 1978
Gli atti sottoposti al controllo sono vistati dai consiglieri che ne dispongono la registrazione. I rilievi istruttori sono firmati dai primi referendari o referendari preposti agli uffici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-16;21#art-7