Art. 5
5 / 12In vigore dal 22 apr 1998
1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-16;21#art-5