Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 feb 1978
Il controllo sugli atti amministrativi della regione è esercitato secondo le leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-16;21#art-4