Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 21 feb 1978
Al controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti, è delegato uno dei consiglieri appartenenti alla sezione. Rispetto a tali atti però rimane ferma la competenza della sezione centrale del controllo come regolata dalle norme in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-16;21#art-3