Art. 2
2 / 12In vigore dal 21 feb 1978
In caso di assenza o impedimento i primi referendari o referendari si sostituiscono a vicenda in base all'anzianità nell'ambito dello stesso ufficio o di uffici diversi, se necessario.
I consiglieri sono sostituiti fra loro con ordinanza del presidente della sezione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-16;21#art-2