Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 21 feb 1978
Sono abrogati gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 13
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