Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di trasporto aereo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca, con annesso, firmato a Praga il 2 ottobre 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 18 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 33
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-14;267#art-1