Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di trasporto aereo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca, con annesso, firmato a Praga il 2 ottobre 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 18 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1978 Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 33
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