Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto l'accordo intervenuto il 28 ottobre 1977 fra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: . Il lavoro straordinario può essere richiesto e reso per indilazionabili esigenze connesse alle peculiari attività di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio. Lo stanziamento annuo per l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario a tutto il personale non potrà eccedere la somma pari al corrispettivo di 140 ore per ciascuna unità di detto personale. Le ore di lavoro straordinario da effettuare e da retribuire non potranno superare, di regola, per singolo dipendente, il numero di 240 ore annuali; il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, potrà autorizzare ulteriori prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 300 ore annuali individuali per particolari esigenze della produzione e commercializzazione dei prodotti. Al termine di ogni anno il titolare di ogni singola unità organica autorizzata ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario presenterà al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una circostanziata relazione finale sull'entità delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonché in ordine all'effettivo risultato conseguito. Di tali relazioni si terrà conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per gli opifici, stabilimenti e servizi, la cui attività richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario di assoluta indilazionabilità, in eccedenza al limite di cui al terzo comma e semprechè non sia possibile farvi fronte con la mobilità del personale, su proposta motivata del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, particolari limiti di orario e di spesa per periodi non eccedenti l'anno finanziario. Tale provvedimento dovrà contenere i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entità del personale impiegato, compreso il titolare dell'unità organica, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario nonché l'ammontare della relativa spesa. Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola unità organica presenterà al direttore generale una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito, da rimettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-13;884#art-1