Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 mag 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'università di Bari;
Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, adottata il 12 ottobre 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di diritto processuale civile I della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, adottate il giorno 8 aprile 1975 e 11 novembre 1977, che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto processuale civile I della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma;
Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1495 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Guido Corsi e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di diritto processuale civile I della medesima facoltà dell'Università di Roma;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, è attribuito, unitamente al titolare dott. Guido Corsi, alla cattedra di diritto processuale civile I della stessa facoltà dell'Università di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1978
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1978
Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 202
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-10;115#art-1