Art. 6

Art. 6

6 / 6
In vigore dal 1 apr 1978
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 24
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-09;55#art-6