Art. 3
3 / 6In vigore dal 1 apr 1978
Il terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è modificato come segue:
"Coloro che si iscrivono o reiscrivono alla Cassa dopo il cinquantesimo anno di età sono ammessi alla pensione prevista dal primo comma solo se, al verificarsi dell'invalidità, possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva, ovvero due anni, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio; tali limiti sono elevati rispettivamente a dieci e cinque anni qualora l'iscrizione o reiscrizione alla Cassa avvenga dopo il sessantesimo anno di età".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-09;55#art-3