Art. 2
2 / 6In vigore dal 1 apr 1978
Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente, della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, è inserito il seguente articolo:
Art. 8-bis. - A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un supplemento di pensione, pari a L. 390.000 annue, suddiviso per tredici mensilità, in favore dei titolari di pensione che non fruiscono di altra forma di previdenza obbligatoria maturata in conseguenza di versamenti contributivi effettuati in concomitanza con l'iscrizione alla Cassa.
Il suddetto supplemento è utile ai fini della reversibilità nei confronti dei superstiti di cui al successivo art. 13 ivi compresi i superstiti già titolari di pensione a carico della Cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-09;55#art-2