Capo I
Art. 8
8 / 30Computo della durata della missione
In vigore dal 18 feb 1979
Ai fini del computo della durata della missione, il periodo di viaggio, ove il dipendente faccia uso dei treni, si calcola in base alle ore di partenza e di arrivo dei treni indicate nell'orario ufficiale, tenendo conto di eventuali ritardi purchè debitamente documentati.
La durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro debitamente documentate, qualora il dipendente debba raggiungere la località di missione servendosi
di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.
Il criterio di cui al precedente comma si applica anche per il
calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'amministrazione o con mezzi di trasporto noleggiati.
Per i viaggi compiuti con mezzi propri e per i percorsi a piedi la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita a quella di rientro nella località di residenza.
Per le missioni svolte in località compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.
Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio o termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-8