Art. 7 · Computo delle distanze
Capo I

Art. 7

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Computo delle distanze

In vigore dal 18 feb 1979
Riposo in caso di viaggi di lunga durata Ai fini del presente decreto, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo ii cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata dai quali si parte o che si devono raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio o dell'impianti nel caso in cui questi si trovino in una frazione o in una località isolata. Se il dipendente effettua la missione in luogo compreso tra la località sede dell'ufficio o dell'impianto quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina a luogo di missione. Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano di quest'ultima località. Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si computano dalla residenza. Al personale che effettua missioni in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno dodici ore di viaggio, è consentita una sosta intermedia di durata non superiore a ventiquattro ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. Non è consentita sosta se il viaggio è compiuto con l'uso di vagone letto, di cuccetta, di aereo o di nave. Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro si arrotondano al chilometro se superiori a 500 metri e si trascurano negli altri casi.
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