Capo II
Art. 30
30 / 30Decorrenza
In vigore dal 18 feb 1979
Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validità a decorrere dal 1 settembre 1977.
Dalla stessa data cessano di avere applicazione, nei confronti del personale contemplato dal presente decreto, le disposizioni vigenti al 31 agosto 1977 in materia di trattamento di missione e di trasferimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 10
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-30