Art. 30 · Decorrenza
Capo II

Art. 30

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Decorrenza

In vigore dal 18 feb 1979
Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validità a decorrere dal 1 settembre 1977. Dalla stessa data cessano di avere applicazione, nei confronti del personale contemplato dal presente decreto, le disposizioni vigenti al 31 agosto 1977 in materia di trattamento di missione e di trasferimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 febbraio 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 10
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