Art. 29 · Permessi per trasloco
Capo II

Art. 29

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Permessi per trasloco

In vigore dal 18 feb 1979
Per le operazioni inerenti al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, mantenendo il diritto alle competenze fisse, per non oltre sei giorni complessivamente ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri o frazione successivi, quando la distanza è maggiore. Nei casi di trasferimento di cui al precedente spetta, per le giornate di permesso di cui sopra, il trattamento economico previsto per i dipendenti in congedo ordinario.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-29