Art. 26 · Trasferimento della famiglia in comune vicino alla residenza
Capo II

Art. 26

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Trasferimento della famiglia in comune vicino alla residenza

In vigore dal 18 feb 1979
Trasferimento della famiglia in comune viciniore alla residenza Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purchè la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri. Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel quarto comma del precedente , dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie. Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali ancorchè appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata. Salvo quanto previsto dalla lettera b) del precedente , nei casi di trasferimento a domanda sono esclusi il rimborso di spese e la corresponsione di indennità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-26