Art. 22 · Indennità di trasferta relativa al trasferimento
Capo II

Art. 22

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Indennità di trasferta relativa al trasferimento

In vigore dal 18 feb 1979
Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle quattro ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per il coniuge, non legalmente separato, per ciascuna persona della famiglia purchè abitualmente convivente con il dipendente ed a carico di questi nonché per una persona di servizio. Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare almeno dodici ore, è consentita, anche per le persone indicate nel precedente comma, una sosta intermedia non superiore a ventiquattro ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, salvo quanto previsto dal quinto comma del precedente .
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