Art. 19 · Indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente
Capo I

Art. 19

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Indennità per l'uso di bicicletta di proprietà del dipendente

In vigore dal 8 apr 1983
Le indennità previste dal terzo comma dell' della legge 15 dicembre 1969, n. 971, e dall'ultimo comma dell' dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono fissate in L. 200 per ogni giornata di effettivo servizio. Per l'adeguamento annuale della misura delle indennità previste dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all' del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 ha disposto (con l'art. 3) che "L'indennita' per l'uso di bicicletta di proprieta' del dipendente, prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e' stabilita nella misura di L. 500 (cinquecento) per ogni giornata di effettivo servizio". ((3))
  • Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: [...] c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-19