Capo I
Art. 17
17 / 30Disposizioni relative ad alcune indennità particolari
In vigore dal 8 apr 1983
COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1981, N. 797
L'indennità giornaliera di cui all' della legge 9 gennaio 1973, n. 3, è stabilita in L. 3.220.
Al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato in missione per l'intero orario di servizio in altro ufficio ubicato in località distante meno di 10 chilometri ed oltre 3 chilometri dall'abituale residenza, compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio o all'indennità chilometrica, un'indennità giornaliera di L. 3.000. Tale indennità non spetta per le missioni compiute entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicato l'ufficio di appartenenza, non si cumula con altre indennità o rimborsi eventualmente spettanti allo stesso titolo in base alle norme in vigore e compete al personale suindicato anche per missioni in località distanti 10 chilometri o più dall'abituale residenza, qualora gli interessati optino per essa.
L'indennità di cui al secondo comma dell' della legge 27 ottobre 1973, n. 674, per le missioni compiute in località distanti fino a 3 chilometri dalla residenza è stabilita in L. 1.500 per ogni giornata di presenza ed è comprensiva delle spese di trasporto.
Per l'adeguamento annuale delle indennità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nell' del presente decreto.
Note all'articolo
- Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: [...] c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-17