Capo I
Art. 16
16 / 30Indennità per i servizi viaggianti.
In vigore dal 21 nov 1990
1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello addetto alla guida, è concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza fino al momento del rientro nello stesso ufficio, ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza, una indennità oraria nelle seguenti misure:
a) direttori di treni postali e capiturno: lire 1.710;
b) rimanente personale: lire 1.590.
2. Al personale che presta servizio nell'arco orario dalle 21 alle 7 compete, inoltre, la relativa indennità oraria secondo l'aliquota stabilita nell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1987 e dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiate ad ore intere; le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera.
4. Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, nonché in servizio di messaggere, che si rechi in territorio estero ed ivi sosti per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, la indennità di cui al comma 1 è corrisposta con la maggiorazione del cento per cento.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.
6. Al personale di cui al presente articolo è data facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo anche per il riposo goduto in ore diurne, verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennità di cui al comma 1.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, ha disposto (con l'art. 6) che "al personale applicato ai servizi viaggianti e' data facolta' di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo di seconda categoria anche per il riposo goduto in ore diurne verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennita' oraria di fuori residenza, spettante ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919".
- Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: [...] c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
- Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 67) che al personale e' concessa, in aggiunta alle vigenti indennita' per i servizi viaggianti, una maggiorazione oraria di L. 150.
- La L. 25 ottobre 1989, n. 355 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Durante le soste fuori sede il personale di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come sostituito per effetto del presente articolo, e' considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di due ore; il beneficio compete esclusivamente nei casi di sosta non superiore alle sei ore.".
- IL D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 ha disposto (con l'art. 43) che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato da ultimo dall'articolo 18 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono cosi' modificate: a) direttori di treni postali e capiturno: lire 2.250; b) rimanente personale: lire 2.100".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-16