Capo I
Art. 15
15 / 30Indennità forfettaria
In vigore dal 8 apr 1983
Al personale che esegue incarichi ispettivi nonché di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dal precedente , una indennità forfettaria giornaliera di L.
2.550.
Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.
Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente primo comma, è corrisposta questa ultima indennità.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.
Per l'adeguamento annuale della misura dell'indennità forfettaria si applicano le disposizioni di cui al precedente .
Note all'articolo
- Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: [...] c) le indennita' previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, gia' rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-15