Capo I
Art. 14
14 / 30Rimborso delle spese per trasporto di materiali e di strumenti
In vigore dal 18 feb 1979
La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a quelle del materiale e degli strumenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-14