Art. 13 · Indennità chilometrica - Rimborsi
Capo I

Art. 13

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Indennità chilometrica - Rimborsi

In vigore dal 18 feb 1979
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per le missioni effettuate è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestri o marittimi, ed al 5 per cento del costo del biglietto se il viaggio è compiuto in aereo. La stessa indennità compete anche per i viaggi compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte. Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso, l'indennità di L. 2. Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle amministrazioni che compiano missioni per conto delle stesse. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titoli o meno all'indennità di trasferta. Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto nè l'indennità chilometrica per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, e per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato. Al personale che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbia frequente necessità di recarsi in missione in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio o dell'impianto di appartenenza, e comunque non oltre i limiti di quella della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni o dell'ispettorato telefonico di zona, può essere consentito, anche se non acquista titolo, in relazione ai limiti di durata, all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, qualora l'uso di tale mezzo risponda ad esigenze funzionali dell'azienda di appartenenza ed a criteri di convenienza economica. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento a lira intera. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-13