Art. 10 · Congedo, infortunio, malattia durante il servizio svolto fuori residenza
Capo I

Art. 10

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Congedo, infortunio, malattia durante il servizio svolto fuori residenza

In vigore dal 18 feb 1979
In caso di congedo durante la missione, le assenze dal servizio vengono dedotte dal periodo di missione. Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo dove il dipendente si trova in congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza. Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza, si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari fiduciari dell'amministrazione, si trovi nell'impossibilità di tornare in residenza. Il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono concedere, con motivato provvedimento, il trattamento previsto nel precedente comma, quando ricorrano particolari condizioni anche ai dipendenti che si ammalino fuori residenza, durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari fiduciari dell'amministrazione, si trovino nell'impossibilità di tornare in residenza.
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