Capo I
Art. 1
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In vigore dal 18 feb 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto l'accordo per la nuova disciplina del trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni intervenuto il 12 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico SILP, SILULAP, SILTS, FIP, UIL-POST e UIL-TES, aderenti alla Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil e Sindip;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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Generalità
Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandati in missione fuori residenza spetta l'indennità di trasferta.
L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro al fine di assicurare, in caso di emergenza, la continuità e l'efficienza dei servizi e l'integrità e la sicurezza degli impianti.
I motivi della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute devono essere documentati secondo le modalità stabilite dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel rispettivo ambito.
Agli effetti del presente decreto per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche di rientro, lo consenta e la località dove si svolge la missione disti dalla residenza non più di 90 minuti primi di viaggio desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di trasporto pubblici.
Il trattamento per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;919#art-1