Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Consorzio per l'idrovia Padova-Venezia" è necessario ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici; Decreta: Articolo unico L'ente pubblico "Consorzio per l'idrovia Padova Venezia", la cui attività dovrà essere diretta al completamento delle opere finanziate dallo Stato previste dalla legge 28 aprile 1976, n. 237, è dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed è inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1978 Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 6
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