Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 4 apr 1978
Fermi restando il numero dei componenti e la ripartizione delle rappresentanze, alla composizione degli organi collegiali locali degli enti e degli istituti nazionali operanti nelle materie di cui al precedente , situati nella provincia di Bolzano o che abbiano competenze regionali, si applica il criterio dell'art. 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49. Il presidente ed il vice presidente devono appartenere a gruppi linguistici diversi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;58#art-6