Art. 5

Art. 5

5 / 10
In vigore dal 4 apr 1978
La regione è rappresentata negli organi amministrativi collegiali locali degli istituti e degli enti nazionali che esplicano attività nel settore del precedente nonché negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici che operano nello stesso settore esclusivamente nell'ambito del territorio regionale. A tal fine la regione designa un proprio rappresentante in quegli organi collegiali nei quali non sia già stabilita una propria rappresentanza. Negli organi di cui al primo comma aventi competenza esclusivamente nell'ambito provinciale il rappresentante della regione è designato su proposta della provincia interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;58#art-5