Art. 4

Art. 4

4 / 10
In vigore dal 4 apr 1978
Fino alla data di soppressione degli enti mutualistici le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano sostituiscono a tutti gli effetti, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'Istituto nazionale assicurazioni malattie. Le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, per l'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma, partecipano ai sistemi di finanziamento, comunque previsti, a carico dello Stato o di altri enti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-01-06;58#art-4