Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 apr 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro; Decreta: . In materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi, nei casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e maternità, la regione - nell'esercizio delle attribuzioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - ha facoltà di integrare la legislazione dello Stato e di costituire appositi istituti autonomi o di agevolarne l'istituzione.
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